 Riteniamo che l’argomento sia importante e ne diamo il massimo risalto e pubblicità.
In cosa consiste la misura per sospensione delle rate dei mutui?
Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito delle crisi. A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo fino a 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito.
Chi può chiederla?
Il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi - esclusi gli eredi minori - interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
Quali sono i finanziamenti interessati?
I mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l’acquisto, costruzione o
ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario), di importo non superiore a 150 mila euro. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.
Sono inclusi i mutui con ritardi nei pagamenti?
Sì, purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi.
Dove e quando è possibile presentare la domanda?
Presso la propria banca, se ha aderito all’iniziativa, a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011.
Chiunque avesse bisogno di informazioni aggiuntive o della domanda può contattarmi a mautone@laconsulenza.it
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