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Cronaca Loredana Monda 07 ottobre 2006 00:19 Circa 2 minuti per leggerlo stampa
Esistono alcune sentenze del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione, di
alcuni Tribunali amministrativi regionali su urbanistica ed edilizia, che, osservando la
realtà circostante, potrebbero riguardare anche casi riscontrabili sul
territorio.
Si trovano importanti informazioni, con riguardo alla
nozione di ristrutturazione, ai limiti e alla riedificazione, nonché alla ricostruzione
su ruderi e alla nuova costruzione e via dicendo. Si apprende che la ristrutturazione
edilizia ex legge n. 457/78 comprende anche la demolizione seguita da una fedele
ricostruzione, con l’assicurazione di piena conformità di sagoma, di volume e di
superficie, tra vecchie e nuovo manufatto.
In sostanza, si prevede un
intervento che può portare all’edificazione di un fabbricato in tutto o in parte diverso
dal precedente, purché le diversità siano dovute al ripristino o alla sostituzione di
elementi costitutivi dell’edificio, nonché all’eliminazione, alla modifica e
allÂ’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Dopo la precisazione di cosa si intenda
per fedele ricostruzione, è chiarito che, pur essendo avendo avuto la nozione di
ristrutturazione unÂ’interpretazione estensiva, sono rimasti fermi i limiti
citati.
Si evince, inoltre, che lÂ’intervento su ruderi deve essere
considerato nuova costruzione, visto che il concetto di ristrutturazione edilizia
postula la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio
dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. Per la
giurisprudenza, in mancanza di detti elementi strutturali non è possibile valutare
l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che
considerarsi alla stregua di un'area non edificata.
Ancora si apprende
che con la Dia sono consentite le ristrutturazioni che determinano una semplice modifica
dellÂ’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo
che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la iniziale consistenza
urbanistica: eccezioni si fanno solo per ricostruzioni seguite a demolizioni con la
perfetta coincidenza di volumetria e di sagoma dellÂ’edificio precedente.
Prestando
attenzione alle tabelle dei lavori e alle opere in corso, non sembra che in cittÃ
dette disposizioni siano sempre rispettate.
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