Cronaca
Redazione
27 gennaio 2008 01:46
Circa 8 minuti per leggerlo
stampa
ECCO LA MIA PROPOSTA
Inquinamento a Boscofangone già terra della migliore produzione mondiale di pomodori, patate, canapa etc.
Poveri figli di Marigliano! Che fine!
Ma autotassiamoci e difendiamoci con i migliori costituzionalisti, amministrativisti e penalisti, sia in Italia che in Europa
E' innegabile che i diversi fatti di cronaca ambientale e non che stanno coinvolgendo, nostro malgrado, negativamente la Campania, Napoli e la città di Marigliano gettano discredito e disonore su tutti noi.
Oggi ogni azione a difesa del territorio, specie se riferita alle resistenze per evitare ulteriori inquinamenti, viene bollata per atto incivile; è come dire dopo le botte anche la beffa.
È un momento difficile per Marigliano per cui è bene limitarsi, semplicemente, ad esplicitare alcune riflessioni personali sulla superficiale ordinanza commissariale che prima requisisce fino al 30 aprile, poi affida la gestione delle attività al consorzio Napoli 3 e quindi prescrive l'effettuazione di ogni attività nel rispetto impossibile dei complessi pareri Arpac e Asl Na 4
Di seguito riporto sette riflessioni ed una proposta:
Punto 1) all'indirizzo elettronico che segue leggo:
http://lipuferrara.pragmamedia.it/newsletter/email.php?id=62#ita5
"L'operazione Terra Mia ha portato al rinvenimento, in 32 aree collocate nella zona di Nola, Acerra, Caserta e Marigliano, di 277.500 metri cubi di rifiuti industriali, che venivano eliminati a fianco delle coltivazioni agricole o nelle aree golenali dei corsi d'acqua, con conseguente inquinamento delle coltivazioni agricole e pericolo per la salute pubblica. Una situazione gravissima che ha portato a diversi rinvii a giudizio per disastro ambientale (art. 434 c.p.) e che ha visto i ministeri dell'Ambiente e quello delle Politiche Agricole e Forestali costituirsi parte civile." 15 giugno 2006.
Nota Bene: due Ministeri della Repubblica Italiana che si sono costituiti parte civile e sequestro dell'area. Non è cosa di tutti i giorni! Cioè hanno riconosciuto il grave danno arrecato a Marigliano ed alla sua economia agricola!
Punto 2): L'ordinanza De Gennaro fonda i suoi presupposti fondamentali sulla possibilità conferita dalla legge speciale di poter requisire impianti, cave e discariche sospendendo l'efficacia degli eventuali sequestri.
Nota Bene: La legge speciale è presumibilmente in conflitto con la Costituzione della Repubblica Italiana. Violazione dell'art. 113 della Costituzione per intenderci. In uno Stato di diritto come quello Italiano possono esistere leggi che sottraggono al cittadino il diritto di tutelare i propri interessi chiedendo alla Magistratura, per motivi di salute, la riefficacia del sequestro di una area requisita? La legge speciale comunque non autorizza il Commissario ad utilizzare aree (non impianti) apportando delle evidenti trasformazioni, al posto di impianti, cave e discariche espressamente definite nella legge.
Punto 3) L'art 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Stato di emergenza e potere di ordinanza - stabilisce che gli interventi di emergenza derogano ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, però, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il rapporto di gerarchia, si sostanzia nella legalità e nella costituzionalità . La Costituzione è la fonte fondamentale dello Stato. Essa è un atto prodotto dal potere costituente, ossia dal potere politico assoluto, sovrano e concentrato, il quale, per esigenze non logiche, ma di politica costituzionale, viene definito come straordinario e irripetibile, consumandosi in un solo atto di esercizio.
Nota bene secondo il Tribunale di Nola "l' art.5 L.225/92, al comma 2° riconosce che le ordinanze in deroga devono essere adottate nel rispetto dei principi generali e dell'ordinamento giuridico. In altri termini, vi sono dei precetti di soglia che sono sempre inviolabili, anche a fronte di un potere extra ordinem, che, comunque, non può espandersi sino a travalicare le norme imperative, i principi dell'ordinamento e quelli della carta costituzionale posti a presidio - nel caso di specie - della salute e dell'ambiente" - Tribunale di Nola, Ufficio del G.I.P., Ordinanza 19 maggio 2003
Punto 4): I pareri Arpac e Asl a supporto dell'Ordinanza Commissariale non sono favorevoli e quanto meno sono fortemente condizionati.
Nota bene come potrà il Consorzio Napoli 3 assolvere alla gestione dell'area e assumersi le responsabilità contenute nelle prescrizioni del Commissario De Gennaro in riferimento al rispetto dei pareri così articolati e complessi? I cittadini però vigileranno e segnaleranno ogni possibile abuso qualora a ciò non provveda direttamente il Comune come suo dovere.
Fine analisi ordinanza - seguono alcune riflessioni
Punto 5) Ma a che serve fare la raccolta differenziata a Marigliano con i risultati così lusinghieri e a costi così elevati quando è proprio a Marigliano che si stoccano rifiuti tale e quali?
Nota Bene . qui si avverte il "puzzo" di danno patrimoniale alla città da eventualmente denunciare alla Corte dei Conti: i CITTADINI pagano una Tassa Rifiuti 3 volte superiore al costo del semplice smaltimento tale e quale sul suo stesso territorio? Chi va denunciato???
Punto 6) Se alla fine Marigliano deve diventare discarica non è meglio che ognuno di noi anziché differenziare provveda a depositare i rifiuti tale e quali direttamente nella nuova discarica?
Nota bene così facendo si obbliga il Comune, non avendo più spese per la gestione del servizio e non potendo incassare più del 100% dei costi,pari a zero, ad abolire la tassa rifiuti a Marigliano!
Punto 7) articolo fantastico di Francesco Aliperti Bigliardo: è condivisibile dare un segno di civiltà differenziando noi i rifiuti tale e quali conferiti dal Commissariato sul nostro territorio ! Così le Istituzioni dovrebbero fare! Ma per fare ciò occorrerebbe una organizzazione imprenditoriale che i cittadini non hanno, purtroppo!
Nota bene sarebbe stato più giusto ordinare di ritirare nei comuni l'immondizia, solo se differenziata anche "a posteriori" purché nel territorio comunale di provenienza. Ciò sarebbe anche educativo .
Al Bando le ipocrisie e gli atteggiamenti di comodo!
Conclusioni: Mi piange il cuore! Marigliano famosa per le sue terre della migliore produzione mondiale di pomodori, patate, canapa etc. ridotta ad una discarica senza requisiti di legge. Viene sferrato un colpo mortale all'agricoltura ed alle residue possibilità di sviluppo del territorio, dell'occupazione e del diritto alla salute.
Poveri figli di Marigliano!
Una proposta però esiste: Ogni cittadino si autotassi ad esempio con 5 €uro da raccogliere a cura delle associazioni mariglianesi. Si ricaverebbero circa 45.000 € per nominare a difesa del territorio i migliori costituzionalisti, amministrativisti e penalisti.
Se si vuole che Marigliano sia la pattumiera campana. Difendiamoci ostinatamente in ogni sede giudiziale ,in Italia, in Europa. è qualcosa che dobbiamo alle nostre future generazioni.
Distintamente
Pino Terracciano (un genitore)
Alcuni appunti normativi
M A S S I M E
Sentenza per esteso
1) Commissario per l'emergenza rifiuti - potere extra ordinem - ambiente e salute - diritti fondamentali - valori assolutamente prioritari e non disponibili - le ordinanze in deroga devono essere emanate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il principio dell'effettività della protezione ambientale pone la salute e l'ambiente come valori assolutamente prioritari, e non disponibili, neppure da soggetti pubblici con provvedimenti che operino un bilanciamento discrezionale degli interessi. Ciò nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale che, sempre più, accorda tutela incondizionata ai diritti fondamentali riconosciuti dalle norme precettive (e, di certo, non meramente programmatiche) della Costituzione (salute art.32; ambiente art.9); diritti soggettivi, cioè, insuscettibili di essere affievoliti dalla P.A. sulla base della considerazione di altri confliggenti interessi. Che neppure con i poteri straordinari attribuiti al Commissariato all'emergenza-rifiuti si possano ledere i diritti fondamentali sopra ricordati emerge, anche, dalla considerazione che i poteri di deroga alla legislazione vigente riguardano, esclusivamente, gli aspetti formali e procedurali, non certo la tutela di fondo dei beni protetti dalle varie disposizioni di legge; ed, infatti, lo stesso art.5 L.225/92, al comma 2° riconosce che le ordinanze in deroga devono essere adottate nel rispetto dei principi generali e dell'ordinamento giuridico. In altri termini, vi sono dei precetti di soglia che sono sempre inviolabili, anche a fronte di un potere extra ordinem, che, comunque, non può espandersi sino a travalicare le norme imperative, i principi dell'ordinamento e quelli della carta costituzionale posti a presidio - nel caso di specie - della salute e dell'ambiente. Nella specie, il sub commissario per la gestione dei rifiuti - per l'emergenza esistente in Campania - disponeva, a seguito dell'ulteriore emergenza relativa alla chiusura degli impianti di CDR (combustibile da rifiuti), che venissero conferite balle di CDR presso l'area dell'ex discarica c.d. SARI, sita in Terzigno, all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Tribunale di Nola, Ufficio del G.I.P., Ordinanza 19 maggio 2003
Legge 5 luglio 2007, n. 87
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti"
Art. 2.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright MARIGLIANO.net
Commenti