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Cronaca Redazione 10 giugno 2011 19:14 Circa 6 minuti per leggerlo stampa
Iter procedurale per la nomina del Commissario Ad Acta
MARIGLIANELLA - Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è regolamentato dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. 380/2001
L’art.20 ci insegna:
1 La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’art. 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’art. 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’art. 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’art. 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. [comma inserito ex art.1, c.1, lett. d), D.Lgs. 27-12-2002, n. 301 (G.U. 21-1-2003, n. 16]
L’ART. 21 CHIARISCE
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall’art. 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale (per al Campania l’Amministrazione Provinciale), il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Entrambi i richiamati articoli sono di una semplicità estrema e chiariscono l’iter procedurale.
Occorre, però, soffermarsi su alcuni aspetti della problematica sopra esposta che lasciano interdetto il lettore.
Indubbiamente ci si trova di fronte a delle gravi dimenticanze o omissioni da parte del responsabile del procedimento il quale ha diverse possibilità di intervenire ma “dimentica” la procedura .
Il responsabile del procedimento dovrebbe:
1) rispondere entro sessanta giorni 3 comma art.20 ( si dimentica);
2) in caso di mancata adozione entro i termini di cui sopra, l’interessato, con lettera Racc.A.R., richiedere al responsabile di pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza ( art.21 comma 1) ( si dimentica);
3) della suddetta istanza ne viene informato il sindaco a cura del responsabile del procedimento;
4) decorso inutilmente il termine di cui sopra, l’interessato può inoltrare istanza al Presidente dell’Amministrazione Provinciale che, sostituendosi all’Amministrazione inadempiente, nomina, con proprio decreto, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta ( di tale nomina ne viene data comunicazione al responsabile del procedimento ed al Comune);
5) il commissario ad acta fissa la data e l’ora dell’insediamento dandone comunicazione al responsabile del procedimento ed al Comune.
Da quanto innanzi esposto si evince con palmare evidenza che il responsabile del procedimento soffre di gravi dimenticanze atteso che in ben 5 diverse opportunità omette di dare risposte.
Basti pensare che anche al momento dell’insediamento, il responsabile del servizio potrebbe esprimere un qualsiasi parere ed il Commissario ad Acta sarebbe costretto ad andare via.
Il responsabile del procedimento, attese le sue continue e perseveranti omissioni, dovrebbe essere oggetto di sanzioni disciplinari ed in caso di perseveranza nelle omissioni, dovrebbe essere allontanato dall’incarico ED EFFETTUARE LE OPPORTUNE VERIFICHE SULLA ESISTENZA O MENO DI ESTREMI DI CARATTERE PENALE.
Nel procedimento sarebbe opportuno che anche il Sindaco si accollasse le sue responsabilità atteso che è relazionato sui fatti e non può far finta di non conoscerli, premiando, se del caso, il responsabile del procedimento.
Avv. Antonio Iossa
Consigliere comunale Mariglianella
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