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Cronaca Redazione 29 luglio 2014 17:37 Circa 15 minuti per leggerlo stampa
COMIZIANO - È entrato in vigore il 20 aprile 2013 il Dlgs 33 del 14.03.2013, subito ribattezzato "Decreto semplificazione” o “Decreto trasparenza”: una definizione, questa, che caratterizza bene gli obiettivi dichiarati di un provvedimento che prevede l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati in loro possesso e stabilisce il diritto per chiunque sia interessato di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, attraverso la modalità della richiesta di accesso civico (art. 5).
Con il nuovo decreto è prevista, nei siti web istituzionali delle singole amministrazioni, una nuova sezione: "Amministrazione trasparente". In questa sezione la P.A. dovrà pubblicare tutte le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, dalla fase del bando fino a quella dell'esecuzione dell'opera.
È previsto anche, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione degli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione e delle rispettive varianti. È previsto l'obbligo della pubblicazione: degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici.
L'obbligo inoltre riguarda la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente nonché' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, che comportino premialità edificatorie ( Si riporta uno stralcio del Dlgs n. 33/2013, nonché alcune risposte dell’ANAC per tale specifico argomento e la procedura di approvazione del Piano urbanistico Comunale – P.U.C.).
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)
omissis….
Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
A.N.AC.
Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
FAQ (è l'acronimo di Frequently asked questions: elenco delle domande più frequenti con le relative risposte; è una forma molto efficace di informazione che chiarisce ulteriormente, dopo le istruzioni ...)
IN MATERIA DI TRASPARENZA SULL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 33/2013
Indice:
1. Quesiti di natura generale (artt. 2, 4, 7, 8 e 9) ………………………………………………. 3
2. Accesso civico (art. 5) .................................................................................................................. 7
Omissis.
19. Pubblicazione dei dati relativi all’attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) ... 38
Omissis….
19.PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (art. 39)
19.1 Quali sono gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono
pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013?
Sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di
coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro
varianti. Per ciascuno di questi atti di pianificazione devono essere resi disponibili anche
gli schemi di provvedimento precedenti all’approvazione, nonché le delibere di adozione o
approvazione e i relativi allegati tecnici.
19.2 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono
pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Documento
programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del
Piano urbanistico generale?
Sì.
19.3 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono
pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Piano del commercio su
aree pubbliche?
No.
19.4 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di governo del territorio
vigenti, ancorché adottati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?
Sì. Visto l’impatto che i piani di governo del territorio sono suscettibili di produrre sulla
comunità da essi interessata e considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione
alle informazioni in possesso delle amministrazioni, le amministrazioni sono tenute a
pubblicare gli strumenti di governo del territorio vigenti, ancorché approvati
precedentemente all’entrata in vigore del decreto, tenuto conto che si tratta di atti che
hanno durata pluriennale.
In ogni caso, per gli strumenti adottati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, e quindi a far data dal 20 aprile 2013, la pubblicità degli atti approvati è
condizione per l’acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dall’art. 39,
c. 3, del medesimo decreto.
ITER PROCEDIMENTALE PER APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE(PUC) NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI.
Il Piano urbanistico Comunale (acronimo - PUC) di cui alla legge regionale della Campania n. 16 del 22/12/2004 ad oggetto: “Norme sul governo del territorio”, conserva la funzione del previgente Piano Regolatore Generale(PRG) cui veniva attribuita una doppia “funzione ”: disciplina programmatoria e disciplina normativa.
La prima funzione- programmatoria- attribuita al PUC, si esercita attraverso la progettazione degli interventi; tale progettazione deve prevedere che:
• L’utilizzazione del territorio avvenga in maniera armonica e funzionale in modo da salvaguardare i valori fisici, storici e culturali del territorio, coniugandoli con le esigenze di vita ed economiche delle comunità, con una pianificazione che avvenga prevedendo il minimo consumo di suolo;
• Disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà;
• La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (“zonizzazione” o “azzonamento”), individuando le aree non suscettibile di trasformazione, con attribuzione a ciascuna porzione del territorio di una propria specifica disciplina urbanistico-edilizia ( destinazioni d’uso; indici fondiari e territoriali; parametri edilizi e urbanistici; standards urbanistici; attrezzature e servizi), anche nel caso in cui la tecnica redazionale del piano si avvalga del metodo della “perequazione urbanistica”, con le ulteriori prescrizioni, particolarmente in relazione all’attuazione dei comparti edificatori, nel rispetto anche delle normative vigenti in materia;
• Atti di programmazione degli interventi, previsti dall’articolo 25 della L.R. n. 16/2004.
La seconda funzione- normativa- attribuita al PUC si esplica attraverso le Norme tecniche di attuazione (NTA), riguardanti :
• La manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolazione dell’attività edilizia. Inoltre le norme tecniche di attuazione devono contenere, per ciascuna zona omogenea, l’indicazione, in particolare: delle categorie delle trasformazioni fisiche e funzionali e delle categorie delle destinazioni d’uso.
Il PUC si compone di una parte strutturale e una parte programmatoria o operativa, e per i Comuni inferiore ai 15.000 abitanti, il contenuto minimo degli elaborati progettuali, sono quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 52 del 14/02/2011, e precisamente:
1.1. Elaborato grafico, in scala 1/10.000, descrittivo dello stato di fatto del territorio comunale con le diverse destinazioni d’uso, gli spazi ed edifici pubblici, caratteristiche e condizioni del patrimonio edilizio, rete delle comunicazioni stradali, ferroviarie e navigabili e i relativi impianti, viabilità legge, fasce di rispetto, aree demaniali ed ogni altro elemento ritenuto utile dall’Amministrazione. Per i dettagli è utilizzabile la scala 1/2000;
1.2. Planimetria di progetto di piano, in scala 1/10.000, con la delimitazione del centro storico, delle aree di trasformazione urbana, delle aree agricole, delle aree produttive - commerciali, delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e privati, del verde pubblico, nuove previsioni di viabilità e le indicazioni di prescrizioni e previsioni di piani o programmi vigenti sovracomunali e dei piani di settore vigenti comunali e sovra comunali. Per i dettagli è utilizzabile la scala 1/2000;
1.3. Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla vigente normativa nazionale e regionale;
1.4. Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto (L.R.14/82 – L.R.2/87 – L.R.16/2004 e s.m.i.);
1.5. Elaborato contenente le indagini preliminari e le Carte previste agli articoli 11 e 12 della L.R. n.9/83 s.m.i. qualora non esistenti. Se esistenti i relativi documenti devono essere eventualmente aggiornati.
1.6. Relazione generale nella quale il Comune sceglie gli obiettivi, i criteri e le strategie sui quali fondare il PUC nonché ogni ulteriore elemento ritenuto utile dall’Amministrazione alla definizione del piano.
1.7. Norme di attuazione come individuate al comma 8 dell’art. 23 della l.r. n.16/2004.
2. Per quanto non precisato nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni della L.r. n.16/2004 e ove applicabile della deliberazione di Giunta Regionale n. 834/2007.
Il procedimento di formazione del PUC era, originariamente, previsto dall’articolo 24 della legge Regionale n. 16 del 22/12/2004, mentre dall’entrata in vigore del Regolamento ( 23/08/2011), il procedimento di formazione del PUC è stato modificato.
La formazione del PUC, comunque, conferma un meccanismo , composto da due sub-procedimenti tra loro interdipendenti; l’uno per l’adozione, di competenza comunale, l’altro per la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigenti, di competenza della Provincia.
Nella legislazione previgente alla legge Regionale n. 16/2004, il PRG era adottato dal Consiglio Comunale, mentre la nuova procedura di formazione del PUC, con l’adozione da parte della Giunta Comunale, modificata, in parte dal Regolamento n. 5/2011, ha rappresentato una delle maggiori novità della L.R. n. 16/2004.
Pertanto alla luce delle norme suindicate, la nuova procedura di formazione, per i Comuni inferiore ai 15.000 abitanti è la seguente:
Art. 3 del Regolamento n. 5/2011
(Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore)
1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell’articolo 2, è adottato dalla Giunta
dell’amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. L’amministrazione
procedente accerta, prima dell’adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli
eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Dall’adozione scattano le norme
di salvaguardia previste all’articolo 10 della legge regionale n. 16/2004.
2. Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e sul sito
web dell’amministrazione procedente ed è depositato presso l’ufficio competente e la segreteria
dell’amministrazione procedente ed è pubblicato all’albo dell’ente.
3. La Giunta dell’amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i
comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta
soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all’articolo 7 del
presente regolamento (- Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti:
1. L’amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di
pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei
piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’articolo 5 della
legge regionale 16/2004.
2. Prima dell’adozione del piano sono previste consultazioni, al fine della condivisione del preliminare di
piano.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante è consentito a soggetti pubblici e privati,
anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni
alla proposta di piano o variante.
4. L’amministrazione procedente, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed
elaborare le relative modifiche ed integrazioni al piano o variante di cui al comma 1 dell’articolo 3,
entro e non oltre il termine di cui all’articolo 7, comma 3, può invitare a partecipare tutti i soggetti
pubblici e privati interessati ad una conferenza di pianificazione, per una ulteriore fase di confronto.
L’amministrazione procedente può invitare a partecipare a una conferenza di pianificazione,
sottoforma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta, e le autorizzazioni
di cui al comma 4 dell’articolo 3.
5. La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione. Il verbale
conclusivo costituisce parte integrante della proposta di piano o di variante ).
4. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni
competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto
endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per
i piani di settore a livello comunale e relative varianti, l’amministrazione provinciale, al fine di
coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni
dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra
comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale
di coordinamento provinciale (PTCP) vigente. Per il PTCP e relative varianti e per i piani di settore a
livello provinciale e relative varianti, la Regione, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano
completo di tutti gli elaborati, dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra provinciale individuate
dall’amministrazione regionale e alla propria programmazione socio economica, anche in riferimento
al piano territoriale regionale (PTR).
5. Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell’articolo 2
(-Sostenibilità ambientale dei piani: 1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni.
2. L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione
ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto
legislativo.
3. La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i
piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.
4. L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare
di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai
soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati.
5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l’amministrazione
procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano da adottare in
Giunta.
6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell’articolo 3,
è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
7. Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta
dall’amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello
stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente:
a) dall’amministrazione comunale;
b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di
coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e
loro varianti.
8. L’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente territoriale.
Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle
dell’autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di
garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi
popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale
16/2004.
9. Acquisito il parere indicato al comma 8 il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda
la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006, il processo
di VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006
riguardo la VAS.
10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 152/2006 ),
è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’ amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato.
6. Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell’amministrazione
procedente.
7. Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.
Sicuro di aver dato una particolare utilità alla presente recensione, nella consapevolezza, altresì, di dare una uniformità di procedura, eliminando eventuali complicazioni ed incertezze, per la formazione del piano urbanistico comunale(PUC), a tutti gli operatori del settore e, in particolare, ai progettisti dei piani ed ai colleghi tecnici comunali.
Nell’attesa di una mia prossima recensione, anche sui piani attuativi, reiterazione di vincoli urbanistici, perequazione urbanistica ,etc, invito i tecnici, addetti ai lavori, ad un confronto su tali argomentazioni.
Franco Giuseppe Nappi
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