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Cronaca Redazione 02 settembre 2014 22:39 Circa 1 minuto per leggerlo stampa
COMIZIANO - Da una lettura un po’ più approfondita, della suindicata legge regionale n. 16/2014, mi preoccupa tantissimo l'articolo 1 comma 73 lettera f), che dispone, dopo il comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: " 4 bis. Possono essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle presenti norme e ad esse conformi".-
Non riesco a capire tale comma, ne’ a spiegarlo, visto che lo stesso e' identico a quello gia' inserito nella precedente legge regionale n. 19 del 28/12/2009 art. 12 comma 7 [Ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2, della presente legge realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati]- Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera rrr), della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 118, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
Come si vede, siamo alle solite, quando si vuole far passare qualcosa in sordina la si fa approvare in estate, quando la maggior parte delle persone si dedica al suo giusto e sacrosanto riposo vacanziero, in modo da trovarlo come un dato di fatto al momento del ritorno. Quando lo si fa, si decide poi di renderlo ostico ai più, redigendolo nel miglior burocratese possibile, rinviando la norma ad altre norme e così via, in un oscuro gioco di scatole cinesi e tale da renderlo comprensibile solo a chi già sa di cosa si tratta.
Ai posteri l'ardua scoperta.
Sicuro di aver dato una particolare utilità alla presente recensione, e nell’attesa di una risposta, ANCHE DA PARTE DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI REGIONALI, che hanno approvato tale legge, invito i tecnici, addetti ai lavori, ad un confronto su tali argomentazioni.
Franco Giuseppe Nappi
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