25/04/2024
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Cronaca Redazione 01 novembre 2014 23:34 Circa 6 minuti per leggerlo stampa
COMIZIANO - Nelle zone edificabili del P.R.G. o P.U. C. nelle quali le norme tecniche di attuazione, dispongono che: “ L’intervento edilizio si attua a mezzo di strumenti urbanistici attuativi Piani particolareggiati esecutivi (P.P.E.), Piani insediamenti produttivi (P.I.P.) o Piani di lottizzazione (P.di L.), estesi all’intero ambito”, è possibile:
il rilascio del permesso di costruire mediante l’intervento diretto?
A modesto parere del sottoscritto, tutto ciò non è possibile per i motivi di seguito a dirsi e confermati, altresì, da una copiosa giurisprudenza, consolidando un preciso ed univoco orientamento.
Invece a parere di qualche tecnico(sicuramente un caso unico e isolato), adottato il piano particolareggiato senza completarne l’iter di approvazione e trascorsi alcuni anni, tale piano attuativo, non è più obbligatorio(sic!!) e gli interventi edilizi si attuano in modo diretto.
Infatti, la mia convinzione, scaturisce, oltre che, dalle motivazioni giuridiche suindicate, ma anche da uno studio approfondito della materia, sviluppato sin dai tempi Universitari, con il mio grandissimo Maestro di diritto urbanistico e amministrativo dell'Università di Napoli - Facoltà di Ingegneria, il Prof. Avv. Vincenzo Carbone – ex I° Presidente di Cassazione ( che ringrazio di vero cuore).
Inoltre costituisce anche una regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del P.R.G. che impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio e che sono vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2008 n. 6625).
Corollari immediati di tale principio fondamentale sono:
che quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento;
che, in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5471);
l'insurrogabilità dell'assenza del piano attuativo con l'imposizione di opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3699).
Ed invero, i piani particolareggiati hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio a fini residenziali corrisponda l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, le quali, a loro volta, garantiscono la normale qualità del vivere in un aggregato urbano. Diversamente opinando, col rilascio di singoli permessi di costruire in area non urbanizzata, gli interessati verrebbero legittimati ad utilizzare l’intera proprietà a fini privati, scaricando interamente sulla collettività i costi conseguenti alla realizzazione di infrastrutture per i nuovi insediamenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2004 n. 1013).
Ciò posto, è evidente che, ove si tratti di asservire per la prima volta ad insediamenti edilizi aree non ancora urbanizzate – che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte a soddisfare le esigenze della collettività – si rende necessario un piano esecutivo quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 maggio 2006 n. 3001; 4 dicembre 2007 n. 6171; T.A.R. Lazio, Latina, 27 ottobre 2006 n. 1375; T.A.R. Puglia, Lecce, 2 febbraio 2005 n. 4403; 15 marzo 2007 n. 1037).
In tale fattispecie, nella quale l’originaria integrità del territorio non è sostanzialmente vulnerata, deve essere quindi rigorosamente rispettata la cadenza, in ordine successivo, dell'approvazione del piano regolatore generale e dello strumento urbanistico attuativo, in modo da garantire una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico.
Il piano esecutivo, previsto dallo strumento urbanistico generale come presupposto dell'edificazione, non ammette, cioè, equipollenti, nel senso che, in sede amministrativa o giurisdizionale, non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni, che, ad avviso del legislatore, incidono negativamente sul razionale assetto del territorio, vanificando la funzione del piano attuativo, la cui approvazione può essere stimolata dall'interessato, con gli strumenti consentiti dal sistema (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2004 n. 1013; 10 dicembre 2003 n. 7799; Sez. IV, 19 febbraio 2008 n. 531).
L’indefettibilità dello strumento urbanistico attuativo neppure viene meno nelle ipotesi di zone edificate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003 n. 7799), zone nelle quali si prospetti, quindi, l'esigenza di raccordare armonicamente le nuove costruzioni col preesistente aggregato urbano e di potenziare le opere di urbanizzazione esistenti, tanto più quando il nuovo intervento edilizio, per le sue dimensioni, abbia un consistente impatto sull' assetto territoriale e nelle quali la preventiva redazione di un piano attuativo per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si ponga, in definitiva, come imprescindibile (T.A.R. Veneto, 31 marzo 2003 n. 2171; 8 settembre 2006 n. 2893; T.A.R. Lazio, Roma, 13 settembre 2006, n. 8463).
Si aggiunga che il principio giurisprudenziale, secondo il quale nelle zone già urbanizzate è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo, può trovare applicazione solo nell’ipotesi, del tutto eccezionale, che si sia già realizzata una situazione di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (come adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati.
Per l’applicazione del principio, insomma, è necessario che lo stato delle urbanizzazioni sia tale da rendere assolutamente superflui gli strumenti attuativi.
Tale situazione, del tutto peculiare, deve riguardare l’intero contenuto previsto dal piano regolatore generale per tali strumenti attuativi e deve concernere le urbanizzazioni primarie e quelle secondarie in riferimento all’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento.
La verifica, pertanto, non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve riguardare l’intero comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4134/2012; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3880/2013; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6656/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6229/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7799/2003; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII n. 3269/2014; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII n. 3272/2014; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII n. 3273/2014, etc...
Spero di aver fornito una panoramica abbastanza esaustiva a tale problematica e nel contempo di aver dato un ottimo contributo alla stessa, restando sempre disponibile ad un confronto o dibattito su tale argomentazione o altre problematiche di interesse generale, fondamentali per accrescere un bagaglio culturale che sembra sempre insufficiente e obsoleto.
Franco Giuseppe Nappi
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