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Cronaca Nicola Riccio 26 giugno 2015 01:21 Circa 2 minuti per leggerlo stampa
Il tribunale di Firenze ha condannato la pubblicazione di immagini non autorizzate sui social caratterizzati da forte viralità in quanto costituisce illecito trattamento dei dati personali : i destinatari potrebbero essere milioni, ovvero tutti coloro che , in tempi e luoghi diversi, abbiano la possibilità di connettersi alla rete.
“Mettiti in posa, Ciissss”: migliaia di volte amici e parenti ci hanno obbligato a foto e ricordi. Nel tempo però le pose immortalate sono passate dalla carta stampata all’immediata pubblicazione nella rete. La diversità dell’effetto non è cosa da poco. Nel primo caso spesso prendevano la polvere negli scaffali di casa propria, nel secondo caso la foto viene gettata in pasto a potenziali milioni di utenti che possono farne quello che vogliono, unico limite la propria creatività.
Il caso : in un Comune vicino Firenze una ragazza è stata accusata e condannata (sentenza 8 gennaio 2015 n. 5675 del tribunale di Firenze) per aver pubblicato su un social network alcune fotografie scattate clandestinamente che ritraevano la persona offesa mentre si trovava in un locale pubblico con segni evidenti di lesioni al volto.
Pericolose allora le pubblicazioni di fotografie di gruppo su Facebook, Instagram o altri social network . La divulgazione non autorizzata di tali immagini seppur nello stretto giro delle proprie amicizie costituisce un reato gravemente sanzionato: si tratta dell’illecito trattamento di dati personali . Inoltre il giudice toscano , competente in virtù del luogo di residenza dell’imputato, differisce tra l’autorizzazione allo scatto da quella della divulgazione : il semplice consenso di un amico a farsi fotografare con te non implica anche il consenso alla successiva pubblicazione.
La norma di cui all’art. 167 D.Lvo n. 196/2003 prevede due distinte condotte tipiche: l’una, punita con la reclusione da sei a diciotto mesi, relativa al trattamento illecito di dati personali da cui derivi nocumento al titolare dei dati stessi e l’altra, punita con la reclusione da sei a ventiquattro mesi, consistente nella comunicazione o diffusione dei dati illecitamente trattati, indipendentemente dal potenziale nocumento che ne derivi a terzi.
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