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Cronaca Redazione 10 novembre 2015 23:49 Circa 4 minuti per leggerlo stampa
COMIZIANO - D.LGS. 12-4-2006 N. 163 83. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 23, D.Lgs. n. 157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995) la necessità di pubblicare all’albo pretorio ( per la trasparenza) e controllare la messa in atto da parte dell’esecutore delle migliorie proposte in offerta tecnica :
1. E’ opportuno che la Stazione appaltante preveda, nello schema di contratto, delle clausole (il cui contenuto sarà individuato in ragione delle peculiarità in considerazione delle quali l’operatore economico è risultato aggiudicatario) in cui riportare gli aspetti dell’offerta tecnica dell’operatore economico risultato aggiudicatario che sono stati determinanti per l’aggiudicazione della gara, al fine di verificarne il rispetto e l’attuazione in fase di esecuzione;
2. La Direzione dei Lavori deve verificare costantemente, di concerto con il RUP e la Stazione appaltante, la piena osservanza degli obblighi assunti dall’impresa (risultata aggiudicataria) in relazione ai metodi di realizzazione dei lavori, all’organizzazione, alle forze produttive e al personale da impiegare, così come risultanti dall'offerta tecnica e dal contratto, evidenziando eventuali inadempienze;
3. E' opportuno che il RUP valuti, fin dalla fase di stesura del capitolato speciale di appalto (quindi in fase di predisposizione della documentazione di gara), quali inadempimenti, totali o parziali, possano comportare l'applicazione di penali e quali inadempimenti comportino, invece, la risoluzione del contratto;
4. In caso di inadempimento da parte dell’impresa risultata aggiudicataria di quanto offerto e riportato nel contratto saranno possibili, in base a quanto previsto nello stesso contratto, l’applicazione di penali giornaliere di tipo economico o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto;
5. Le migliorie offerte in sede di gara devono necessariamente essere eseguite nella loro più esaustiva completezza, con l’inevitabile conseguenza che, nell’eventualità di un totale o parziale inadempimento delle stesse, la circostanza non può non qualificarsi che grave inadempimento legittimante la risoluzione del rapporto negoziale.
6. Uno dei punti deboli nell’attuale prassi di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consiste nel fatto che spesso la Stazione appaltante non dispone di strumenti idonei per controllare la messa in atto e il permanere, durante l’esecuzione del contratto, delle condizioni offerte dal concorrente risultato aggiudicatario.
7. Per consentire che la concorrenza fra gli operatori economici sia leale ed effettiva, occorre predisporre questi strumenti di controllo fin dalla fase di preparazione della documentazione di gara.
8. Gli strumenti che consentono tale controllo sono le clausole contrattuali, nelle quali la Stazione appaltante riporta gli aspetti proposti dall’operatore economico in relazione ai criteri di valutazione che hanno consentito allo stesso di aggiudicarsi la gara, al fine di verificarne il rispetto e l’attuazione nella fase di esecuzione dei lavori.
9. Occorre, cioè, che il contratto contenga quanto offerto dal Concorrente risultato aggiudicatario, onde dotare la Direzione dei lavori, di concerto con il RUP e la Stazione appaltante, di tutti gli strumenti idonei per poter verificare il rispetto di quanto proposto dallo stesso aggiudicatario.
10. In tal senso appare necessario l’inserimento nello schema di contratto di apposite clausole contrattuali che prevedano espressamente il rispetto del complesso degli impegni e delle obbligazioni assunte dall’offerente, risultato poi aggiudicatario, appositamente riportate nell’offerta economicamente più vantaggiosa.
11. Volendo individuare un livello di gradualità nell’eventuale inadempimento dell’appaltatore, appare opportuno che il RUP richieda alla Direzione Lavori la verifica costante della piena osservanza degli obblighi assunti dall’impresa in relazione ai metodi di realizzazione dei lavori, all’organizzazione, alle forze produttive e al personale da impiegare, così come risultanti dall'offerta tecnica e dal contratto.
12. Quando sia riscontrabile che l’inottemperanza e il mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di offerta economicamente più vantaggiosa e riportati in contratto, provochi un danno per l’Amministrazione che si vede realizzata un’opera non rispondente alle caratteristiche tecnico-funzionali e temporali promesse e pattuite.
13. Si precisa che la risoluzione del contratto per grave inadempimento si può riscontrare solo ove l'inadempimento riguardi le Migliorie progettuali proposte per l’esecuzione dei lavori.
14. Le migliorie tecniche offerte in sede di gara, divenendo parte integrante del contratto e oggetto diretto della prestazione dell’appaltatore, devono necessariamente essere eseguite nella loro più esaustiva completezza, con l’inevitabile conseguenza che, nell’eventualità di totale o parziale inadempimento dell’esecutore di dette migliorie, la circostanza non può non qualificarsi che grave inadempimento legittimante la risoluzione del rapporto negoziale.
Franco Giuseppe Nappi
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