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Cronaca Redazione 05 dicembre 2015 23:37 Circa 6 minuti per leggerlo stampa
Nell’udienza di giovedì 19 novembre, presso la seconda sezione del Tar Campania, si è dibattuto di riclassificazione, ossia di quella procedura che ha consentito ad un imprenditore locale di vedersi restituire l’edificabilità del proprio fondo, dopo 25 anni di anarchia. Circa 90 cittadini hanno attivato, la medesima procedura. Chiedevano la nomina di un Commissario ad Acta che stabilisse norme certe per i propri fondi. A seguito del diniego, alcuni cittadini hanno fatto ricorso al Tar. In data 4 ottobre sono state depositate le prime sei sentenze.
MARIGLIANO - Che Marigliano sia privo di norme urbanistiche da esattamente 25 anni è noto a tutti. Che l’agenzia delle Entrate di Nola ti tassi come edificabile un terreno che vuoi vendere o vuoi donare a un tuo figlio, mentre non ci puoi mettere una cucchiaiata di calce, sarà noto a chi ha vissuto questa esperienza. Riclassificazione, P.U.C., Commissario ad Acta: la gente non capisce e si sente smarrita. Chiariamo subito che questi concittadini non chiedevano al Tar che il proprio fondo fosse reso edificabile, ma chiedevano la nomina di un Commissario che lo determinasse o meno in via definitiva.
Per provarci a capire qualcosa bisogna fare un passo indietro: siamo più o meno nello stesso periodo in cui il Comune di Marigliano, con la Giunta guidata dal Sindaco Sodano, aveva redatto e poi adottato l’ultima (in ordine temporale) proposta di P.U.C.: quello che una volta si chiamava Piano Regolatore Generale, per intenderci. Qualche tempo prima, un imprenditore locale chiedeva al comune la riclassificazione del proprio fondo. Ossia: tu comune non mi puoi dire che il mio terreno è edificabile mentre non ci posso realizzare nemmeno la cuccia del cane; allora devi riclassificamelo. Ed aveva ragione! La legge prevede che Chiunque possa fare una simile richiesta e fissa modalità e tempi certi per il completamento dell’iter. Con il fondo dell’imprenditore, il Comune e la Provincia diventano inadempienti, molto probabilmente per decorrenza dei termini, per cui viene nominato un Commissario ad Acta pagato con soldi pubblici, coi fondi comunali.
Questo Commissario non è uno degli architetti dipendenti della Provincia, ma un tecnico esterno. Ha il compito di dire se quel terreno è edificabile con un intervento diretto (ossia a semplice richiesta di permesso edilizio) e con quali indici. Un commissario ad acta ha i medesimi poteri di un Consiglio Comunale. Tant’è che, mentre la Giunta Comunale adottava il PUC e fissava un indice massimo di 0.9 mc/mq (in pratica, su 1000 mq di terreno si possono realizzare 900 mc, pari a circa 3 appartamenti da 100 mq), per il Commissario ad Acta l’indice per il fondo dell’imprenditore è 1,5 (pari a 1500 mc, ossia 5 appartamenti da 100 mq per il medesimo fondo ipotetico di 1000 mq). E a nulle valsero le avverse opinioni di alcuni consiglieri comunali all’epoca degli accadimenti. Tant’è! Oggi quello dell’imprenditore è il primo fondo ad avere beneficiato della procedura di riclassificazione urbanistica.
Vediamo ora cosa è successo al Tar giovedì 19 novembre scorso. Partiamo dalla considerazione che la quasi totalità dei proprietari hanno un terreno per il quale, se chiedi un certificato di destinazione urbanistica, trovi le medesime caratteristiche e i medesimi indici del fondo che ha già ottenuto la riclassificazione. Questi concittadini ricorrevano al Tar per il semplice fatto che si nominasse un signore, un Commissario ad Acta che stabilisse la destinazione e gli indici di quei fondi, una volta per tutte. I nostri concittadini ricorrevano poiché si vedevano “sbarrare” la strada alla nomina di un Commissario che sancisse l’edificabilità, analogamente a quanto già fatto a Marigliano.
Ma cosa è successo al Tar il 19 novembre? In buona sostanza, possiamo dire che al Tar si siano definiti tre filoni legali: al primo appartengono i proprietari di un fondo con la medesima destinazione e i medesimi parametri del terreno già riclassificato all’imprenditore locale, che chiedevano, legittimamente, il medesimo “trattamento”, ossia che venisse nominato un Commissario che riconoscesse il terreno come edificabile. Al secondo appartengono, invece, quelli che sono disposti ad affidarsi al giudizio del Commissario ad Acta che verrà nominato. Al terzo filone appartengono quelli che hanno chiesto un rinvio al mese di ottobre del prossimo anno 2016. Mese in cui l’attuale Amministrazione adotterà il nuovo P.U.C. I primi si sono visti respingere il ricorso e compensare le spese legali, negando in sostanza quanto fatto per l’imprenditore locale; del che si discuterà certamente al Consiglio di Stato e alla Corte Europea. Per i secondi si è accolto il ricorso, per cui il Tar ha disposto la nomina del Commissario.
Occorre fare una valutazione: quelli del secondo e terzo filone che hanno rimesso la riclassificazione al Commissario ad Acta o hanno preferito attendere il prossimo ottobre, devono tenere presente che, dati alla mano e computando i vani attribuiti in deroga dal piano casa, le uniche destinazioni che oggettivamente sono attribuibili ai fondi non potranno assolutamente essere di natura edificatoria ad uso residenziale. A ragion veduta, per detti fondi non può che auspicarsi una destinazione ad attrezzature o agricola. E ci volevano i Commissari ad Acta con quello che costeranno alle casse comunali (circa 5.000 euro a ricorrente) e ai ricorrenti Stessi!?
Un’ultima considerazione: leggendo una delle sentenze, si sceglie di riportane uno stralcio che ha del “pesante”: “..Va da sé che il diverso trattamento riservato dall’amministrazione con riferimento ad altre pratiche relative ad aree che presentano connotazioni identiche a quelle in proprietà del ricorrente, pur sintomatico di una patente irragionevolezza, non determina una incidenza sul presente giudizio, posto che la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione...".
Una affermazione gravissima che impone a Chi preposto di indagare su eventuali illegittimità da parte di Comune, Provincia e Commissario ad Acta al riguardo della riclassificazione ottenuta dall’imprenditore locale.
La sentenza recita ancora : “Il Comune di Marigliano è dotato di P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 71 del 1990, con il quale, tuttavia, è stato disposto uno stralcio consistente, riferito alle aree ricomprese nelle zone A, B e C (così individuate nella deliberazione di adozione del piano medesimo), aventi una estensione complessiva di circa 7 km., pari al 30% dell’intero territorio comunale….
D. La situazione è rimasta immutata sino al 2011, quando la Giunta Comunale di Marigliano ha adottato il Piano urbanistico comunale; il procedimento, però, non è stato definito e, con deliberazione dell’8 marzo 2012, n. 19, la Giunta Comunale ha proceduto ad adottare un ulteriore P.U.C. che, trasmesso all’amministrazione provinciale per le verifiche di competenza, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 858 del 21 dicembre 2012, è stato dichiarato non coerente. E avverso la suddetta deliberazione, il Comune di Marigliano ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, iscritto al numero di R.G. 1305 del 2013, allo stato pendente…..”
Attenzione ad un passo: “il Comune di Marigliano ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, iscritto al numero di R.G. 1305 del 2013, allo stato pendente..avverso al parere di non conformità della Provincia”. Che sia questa la chiave di svolta per dare regole certe a Marigliano?
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