19/03/2024
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Cronaca Redazione 04 maggio 2019 18:35 Circa 18 minuti per leggerlo stampa
Interdetti i pozzi che circondano il sito dell'Agrimonda --- DATI ARPAC COMPLETI ---
MARIGLIANO - MARIGLIANELLA - Allarmanti i dati Arpac arrivati nella giornata di ieri riguardanti il sito Agrimonda. La falda acquifera risulta inquinata in buona parte di Mariglianella e di Lausdomini.
Metolacor, pentimedalin superamento delle CSC per floruri, alluminio, nitriti, tricloropropano con una presenza significativa di metalaxil, metolactor, procimidone, trifuralin, simazina, terbutilazina, linurol, dicloran, fitofarmaci non normati dalla 152/2006, al PZ3 (valle idrogeologico ) superamento delle CSC per i cloruri, floruri, mercurio, alluminio, benzene. Queste le sostanze rilevate nella falda.
Questa la Relazione Tecnica completa dell' Arpac prot. 5668 del 03/05/2019
Oggetto: Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito fitofarmaci "Agrimonda", Comu ne di Mariglianella
Visto
- il DGRC 804/2016 avente ad oggetto " DPRG n. 8 del 1 1/01/2013 - Accordo di Programma "Primi interventi urgenti per il risanamento ambientale, mediante rimozione, smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del suolo sotto stante i rifiuti rimossi, dell'area "Ex deposito fitofarmaci Agrimonda" nel Comune di Mariglianella (NA)"; - Presa d'atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 03/03/201 6 - Approvazione del progetto definitivo dei "Lavori per il risanamento ambientale dell'area ex deposito di fitofarmaci "Agrimonda" nel Comune di Mariglianella ...";
- la Convenzione di cui alla Delibera del Commissario ARPAC n. 68/2019 tra ARPAC e Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per l'ambiente e l'Ecosistema, relativa allo svolgimento delle attività di validazione delle analisi previste per le Indagini ambientali post rimozione rifiuti c/o sito "Ex deposito fitofarmaci Agrimonda";
- la richiesta di analisi di caratterizzazione dei rifiuti della G. R. Campania, Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, prot. 0529544/2018. acquisito con prot. Arpac n. 47821/2018;
- la trasmissione del Report delle Indagini preliminari da parte della G. R. Campania, Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, prot. ARPAC n. 23743 del 19.04.2019,
si significa quanto segue:
L'area di che trattasi è ubicata nel Comune di Mariglianella (NA), al confine con il Comune di Marigliano, con accesso da via Pasubio, strada che collega la frazione Lausdomini del Comune d i Marigliano con la Variante S.S. 7bis. L'area è individuata, al catasto, al F. n.2 p.Ila n.657 del Comune di Mariglianella, con destinazione urbanistica E "Agricola".
Il Piano di Indagini Preliminari (di seguito Pdl), eseguito dalla ditta Edilgen SpA per conto della Regione Campania, ha previsto l'esecuzione di cinque perforazioni che hanno interessato ilsuolo superficiale ed ilsottosuolo fino alla profondità di 15 m dal piano campagna: di questi quattro sondaggi (S2, S3, S4, S5) sono ubicati all'interno dell'area che ha ospitato lo stoccaggio dei rifiuti (platea) nel mentre un ulteriore sondaggio è stato realizzato all'esterno di detta area, entro il confine del sito Agrimonda, al fine di valutare il fondo natu rale, denominato Sl.
I quattro sondaggi interni all'area (S2, S3, S4, SS) in accordo con quanto previsto dalle linee guida ARPAC allegate alla Delibera di G.R. n. 417 del 27.7.2016, sono stati eseguiti secondo il criterio dell'ubicazione casuale, ossia posti equid istanti secondo la maggiore lunghezza del sito. [I sondaggio SI é stato ubicato, rispetto a quanto previsto in fase progettuale, all'interno dei confini dell'area di pertinenza del sito Agrimonda (Rif. Verbale di ispezione n. 49/FP/l 9 del 29,O1,2019). La profondità dei sondaggi é stata spinta fino alla profondità di 15 m dal p.c. in ottemperanza alla prescrizione di ARPAC formulata nella CdS del 15/12/2014, dove si richiedeva u na profondità dei sondaggi maggiore a
Comune di Mariglianella - prot. n. 0005668 del 03-05-2019 in arrivo
Lo scopo dei cinque sondaggi é stato quello di :
- ricostruire il profilo stratigrafico dei terreni mediante l'esame delle carote estratte;
- prelevare campioni di terreno.
Durante la realizzazione dei sondaggi si è proceduto al prelievo di n.15 campioni di sottosuolo, di cui 3 in doppia aliquota per consentire ali'ARPAC le analisi in contraddittorio (Sondaggi S2, S4, SS)
Il prelievo dei n . 3 campioni, per ciascuno dei 5 sondaggi, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06 e alla luce della Delibera di G.R. n. 417 del 27-7-2016 , è avvenuto alle seguenti profondità:
- campione I : da O a - I metro dal piano campagna;
- campione 2: 1 metro che comprenda la zona di frangia capillare;
- campione 3: 1 metro nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.
Per il set analitico si rimanda ai valori Limite pari alle CSC fissate dalla tabella I colonna A per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, dell'Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06,
Sono stati eseguiti ulteriori tre sondaggi a distruzione di nucleo per la installazione di tre piezometri a tubo aperto (denominati PZ I monte, PZ2 e PZ3 valle). Sono stati prelevati tre campioni di acqua di falda in doppia aliquota per consentire ali'ARPAC di eseguire le dovute analisi in contraddittorio. Per il set analitico si rimanda ai valori Limite pari alle CSC fissate dalla tabella 2, dell'Allegato 5, Parte IV del D.Lgs . 152/06,
Inoltre, come previsto dal Pdl sono stati eseguiti i prelievi di campioni di Top soil, ossia nei primi 20 cm, al di sotto dell'area di sedime dei rifiuti. In tutto sono stati eseguiti 31 prelievi di campioni di cui 26 a cura del solo soggetto obbligato, e cinque in doppia aliquota per le analisi in contraddittorio da parte dell'ARPA Campania (denominati Top soil TS14, TS22, TS28, TS30 e TS31). La loro ubicazione è stata eseguita secondo una disposizione casuale con maglie quadrate aventi lato I O m, per l 'area un tempo occupata dai rifiuti, e una disposizione ragionata sulla restante parte (piazzale di ingresso e zona verde a sud). Sono stati aggiunti, in accordo con l'ARPAC, cinque punti di campionamento ubicati lungo le fasce perimetrali non pavimentate, dopo presa visione dei luoghi al di sotto degli stessi rifiuti e quindi sulla base dell'eventuale contaminazione localizzata.
Il set analitico ricercato per i top soil é quello riportato nelle linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato emesse da ARPA Campania con Deliberazione del Direttore Generale n.355 del 29.04.2013 .
ARPAC, in aggiunta agli analiti previsti dalla Tabella 1 colonna A, e dalla Tabella 2 dell'Allegato 5, Parte IV del D.Lgs . 152/06, ha previsto la ricerca dei fitofarmaci del gruppo azotoorganici, clororganici, triazine, feniluree, piretropidi , carbammati, cloronitroaniline, strobilurine, difenili, pirimidine, nitroaniline, benzilato, pirimidinza, come da richiesta prot. 6514 del 4.02.2019 . Tale richiesta é stata motivata ed indotta dalle attività d i caratterizzazione effettuate sui rifiuti rimossi a seguito della richiesta della G. R. Campania, Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, prot. 0529544/2018. acquisito con protoc. Arpac n, 4782112018.
Dalla disamina dei risultati delle analisi chimiche effettuate sui suoli e sulle acque sotterranee dalla ditta Ed ilgen SpA e dall'Arpac, in ottemperanza ai contenuti della Convenzione stipulata tra Arpac e Regione Campan ia ed applicando
I il principio di precauzione, si riportano, di seguito, tutti i superamenti delle CSC delle tabelle N. l A per i suoli e N. 2 per le acque sotterranee dell 'Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06. Inoltre si riportano le concentrazioni significative per alcuni fitofarmaci rinvenuti ma non inseriti nelle su citate tabelle del D.Lgs. 152/06.
PIEZOMETRI
I PZl (Monte idrogeologico)
Superamento delle CSC per i floruri, alluminio,
Presenza significativa di metolaclor, pendimetalin, fitofarmaci non normati dal D.Lgs.1 52/2006
PZ2 (Valle idrogeologico)
Superamento delle CSC per Floruri, nitriti , alluminio, 1,23,tricloropropano ,
Presenza significativa metalaxil, metolactor, procimidone, trifluralin , simazina, terbutilazina , linuron, dicloran, fitofarmaci non normati dal D.Lgs.152/200
PZ3 (Valle idrogeologico)
Superamento delle CSC per i cloruri, floruri, mercurio, alluminio, benzene
SONDAGGI
S2 (profondità fino a un metro)
Superamento delle CSC del parametro DDD-DDE-DDT .
Inoltre vi é presenza nei riscontri analitici effettuati da ARPAC di trifluralin e paratione (fitofarmaci) non normati dal D.Lgs.152/2006
S4 (profondità fino a un metro)
Superamento delle CSC del parametro DDD-DDE-DDT
SS (profondità fino a un metro)
Parametri nei limiti delle CSC per la destinazione di uso.
TOP SOIL TS14 (20 cm)
Presenza nei riscontri analitici effettuati da ARPAC di trifluralin , vinclozolina, phention , paration , alfa endosulfan (fitofarmaci) non normati dal 152/2006
TS22 (20 cm)
Superamento delle CSC dei parametri Zn, Clordano, C> 12 (d i seguito idrocarburi pesanti) Sommatoria PCCD-PCDF Presenza nei riscontri analitici effettuati da ARPAC di paration , alfa ensosulfan (fitofarmaci) non nonnati dal D.Lgs.152/2006
TS28 (20 cm)
Superamento delle CSC dei parametri C> 12.
Presenza nei riscontri analitici effettuati da ARPAC di clorpirifos, ensosulfan alfa, pirimicarb (fitofa1maci) non normati dal D.Lgs. 152/2006
TS30 (20 cm)
Superamento delle CSC dei parametri Cu, C> 12, Sommatoria PCCB-PCDF, Zn
Presenza nei riscontri analitici effettuati da ARPAC di Metolaclor, Pendimetalin, procimidone, triadimenol, trifluralin, vinclozolina, etoprofos, phention, terbufos, endosulfan alfa, terbutilazina linuron, clorpirifos, primicarb, cialotrina, permetrina, d icloran (fitofarmaci) non normati dal D.Lgs.152/2006 .
TS31 (20 cm)
Superamento delle CSC dei psarametri Cu, C> 12, Zn
Presenza nei riscontri analitici effettuati da ARPAC di Metolaclor, Pendimetalin , procimidone, trifluralin , vinclozolina, phention, paratione, terbufos, endosulfan alfa terbutilazina, clorpirifos, primicarb, cialotrina, permetrina, dicloran(fitofarmaci) non normati dal D.Lgs.152/2006
Di seguito si elencano i superamenti delle CSC riscontrati unicamente dalla Edilgen SpA per i campioni non prelevati in contraddittorio:
TSlO, TS17, TS 23, TS 27 ( 0-20 cm)
Superamento delle CSC dei parametri C> 12
TS 24 TS 25 (0-20 cm)
Superamento delle CSC dei parametri Cu
TS 26(0-20 cm)
Superamento delle CSC dei parametri Cu, C> 12, Benzoapirene , Benzoperilene Dibenzopirene , indenopirene
TS 29 (0-20 cm)
Superamento delle CSC dei parametri Cu, C> 12, Sommatoria PCCD_PCDF, Zn
S2 (profondità 1- 2 metri)
Superamento delle CSC del parametro DDD-DDE-DDT .
S3 (profondità 1- 2 metri)
Superamento delle CSC del parametro DDD-DDE-DDT .
ln sintesi, dal riscontro dei risultati delle analisi chimiche eseguite da ARPAC e dalla Edilgen SpA, sulle matrice suolo ed acque sotterranee, per il sito che ci occupa, si evince che:
- per la matrice suolo
si riscontra il superamento delle CSC tab.l col.A del Dlg.s 152/06 per i seguenti anal iti: Cu, C> 12, Zn, Sommatoria PCCB-PCDF, Clordano, DDD-DDE-DDT, presso i sondaggi ed i top soil così come specificato nel paragrafo precedente .
- per la matrice acque di falda
si riscontra il superamento delle CSC tab.2 del D.Lgs 152/06 per i seguenti analiti: fioruri, alluminio, nitriti, 1,23,tricloropropano, cloruri, mercurio, benzene, presso i piezometri così come specificato nel paragrafo precedente.
Altresì si segnala il rinvenimento di concentrazioni "significative" in entrambe le matrici di alcuni fitofarmaci non normati dal D.Lgs 152/06, ma affini tossicologicamente ai suddetti prodotti utilizzati in agricoltura.I risultati delle analisi chimiche eseguite da Edilgen SpA sul sondaggio SI non evidenziano superamento delle CSC rispetto ai parametri ricercati e di cui al D. Lgs 152/2006 e ss mm ii.
Per quanto evidenziato si rappresenta l'obbligo di porre in essere idonee misure di MISE (messa in sicurezza di emergenza) atte a elimina re il rilascio di esalazioni maleodoranti, verosimilmente dovuto agli stessi fitofarmaci, che con l'aumento di temperatura ambientale, associata alla loro tensione di vapore, tendono a volatilizzare, oltre a porre in essere l'attivazione della procedura di Bonifica del sito ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. a carico del soggetto obbligato, mediante la predisposizione di idoneo Piano di caratterizzazione e successiva Analisi di Rischio sito specifica rispettivamente atte alla definizione del modello concettuale di contaminazione del sito e della fissazione degli obiettivi di bonifica.
Questa è l’ordinanza del sindaco di Mariglianella Felice Di Maiolo.
“Oggetto : divieto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell’uso dei pozzi) limitrofi al sito ex deposito fitofarmaci Agrimonda Mariglianella.
I L S I N D A C O
Premesso che il sito ex deposito fitofarmaci Agrimonda è stato oggetto di risanamento ambientale mediante rimozione dei rifiuti e conferimento degli stessi in discarica autorizzata;
Che ad avvenuta rimozione dei rifiuti, così come da progetto definitivo, si è dato corso alle indagini ambientali del suolo e sottosuolo nell’ area che ha ospitato lo stoccaggio dei rifiuti ( platea) ed ulteriore indagini nell’area esterna alla platea;
Che in data 03 maggio 2019, a mezzo pec, l’ARPAC ha trasmesso gli esiti delle indagini ambientali con relazione conclusiva relativa al monitoraggio svolto nell’area di studio dalla quale risultava che i prelievi effettuati sulle acque di falda nelle immediate vicinanze del sito e denominati piezometri PZ1 (a monte), PZ2 e PZ3 (a valle) presentavano al PZ1 ( monte idrogeologico) superamento delle CSC per floruri, alluminio, presenza significativa di metolacor, pentimedalin , al PZ2 ( valle idrogeologico) superamento delle CSC per floruri, alluminio, nitriti, tricloropropano con una presenza significativa di metalaxil, metolactor, procimidone, trifuralin, simazina, terbutilazina, linurol, dicloran, fitofarmaci non normati dalla 152/2006, al PZ3 (valle idrogeologico ) superamento delle CSC per i cloruri, floruri, mercurio, alluminio, benzene.
Che in data 03/05/2019 a mezzo pec perveniva relazione dell’ASL Na 3 SUD UOPC Ds 48 prot. 832 con la quale, tra l’altro, richiamata la relazione dell’ARPAC, si chiede l’interdizione dell’uso dei pozzi limitrofi al sito Agrimonda in attesa di ulteriori indicazioni ed indagini dell’ARPAC;
Valutato che risulta di primario interesse evitare l’uso delle acque di falda che possono essere contaminate;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, in via cautelativa e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, di disporre il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell’uso dei pozzi) nelle zone limitrofe al sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda;
Visto il T.U. Leggi Sanitarie approvato con RD 27/07/1934 n. 1265;
Visto il D.L.gs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e, ed in particolare l’art. 50;
Visto D.to L.gs 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";
Viste le norme igienico sanitarie vigenti a tutela del consumo umano;
Richiamata la relazione dell’ASL Na 3 SUD UOPC DS 48 prot. 932 del 03/05/2019;
O R D I N A
In via cautelativa e precauzionale, il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell’uso dei pozzi) nelle zone limitrofe al sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda e precisamente via XI Settembre da via Croce ambo i lati fino confine con via Pasubio – Marigliano, via Croce traversa a sud del sito ( da proprietà Ricci a fine tratto);
Tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nella predetta zona, sono destinatari del presente atto ordinativo.
D I S P O N E
Che la presente Ordinanza, a cura del Segretario Comunale, sarà resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito telematico di questo Comune (Albo On Line) e sito istituzionale del Comune;
Che copia della presente sia notificata, a cura del Comando Polizia Municipale, a tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nella predetta zona e precisamente via XI Settembre da via Croce ambo i lati fino confine con via Pasubio – Marigliano, via Croce traversa a sud del sito ( da proprietà Ricci a fine tratto);
A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli o in alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 ed entro 120 gg dalla pubblicazione o notificazione.
Questa è l'ordinanza del sindaco di Marigliano Antonio Carpino
OGGETTO:Divieto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell’uso dei pozzi) limitrofi al sito ex deposito fitofarmaci Agrimonda Mariglianella. I L S I N D A C O Premesso: -che il sito ex deposito fitofarmaci Agrimonda è stato oggetto di risanamento ambientale mediante rimozione dei rifiuti e conferimento degli stessi in discarica autorizzata; -che ad avvenuta rimozione dei rifiuti, così come da progetto definitivo, si è dato corso alle indagini ambientali del suolo e sottosuolo nell’ area che ha ospitato lo stoccaggio dei rifiuti ( platea) ed ulteriore indagini nell’area esterna alla platea; -che in data 03 maggio 2019, a mezzo pec, l’ARPAC ha trasmesso gli esiti delle indagini ambientali con relazione conclusiva relativa al monitoraggio svolto nell’area di studio dalla quale risultava che i prelievi effettuati sulle acque di falda nelle immediate vicinanze del sito e denominati piezometri PZ1 (a monte), PZ2 e PZ3 (a valle) presentavano al PZ1 ( monte idrogeologico) superamento delle CSC per floruri, alluminio, presenza significativa di metolacor, pentimedalin , al PZ2 ( valle idrogeologico) superamento delle CSC per floruri, alluminio, nitriti, tricloropropano con una presenza significativa di metalaxil, metolactor, procimidone, trifuralin, simazina, terbutilazina, linurol, dicloran, fitofarmaci non normati dalla 152/2006, al PZ3 (valle idrogeologico ) superamento delle CSC per i cloruri, floruri, mercurio, alluminio, benzene. -che in data 03.05.2019 a mezzo pec perveniva relazione dell’ASL Na 3 SUD UOPC Ds 48 prot. 832 con la quale, tra l’altro, richiamata la relazione dell’ARPAC, si chiede l’interdizione dell’uso dei pozzi limitrofi al sito Agrimonda in attesa di ulteriori indicazioni ed indagini dell’ARPAC; Valutato che risulta di primario interesse evitare l’uso delle acque di falda che possono essere contaminate; Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, in via cautelativa e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, di disporre il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell’uso dei pozzi) nelle zone limitrofe al sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda; Visto il T.U. Leggi Sanitarie approvato con RD 27.07.1934 n. 1265; Visto il D.L.gs n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e, ed in particolare l’art. 50; Visto il D.to L.gs 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale"; Viste le norme igienico sanitarie vigenti a tutela del consumo umano; Richiamata la relazione dell’ASL Na 3 SUD UOPC DS 48 prot. 932 del 03.05.2019; O R D I N A In via cautelativa e precauzionale, il divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell’uso dei pozzi) nelle zone limitrofe al sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda e precisamente -a Nord fino a vico Bari -ad Est fino al C.so Campano- via Ponte dei Cani; -a Sud fino a via del Sole -ad Ovest fino al confine C.ne di Mariglianella Tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nella predette zone, sono destinatari del presente atto ordinativo. D I S P O N E Che la presente Ordinanza, a cura della Segreteria Comunale, sarà resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione sul sito telematico di questo Comune (Albo “On Line”) e sito istituzionale del Comune; Che copia della presente sia notificata, a cura del Comando Polizia Municipale, a tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nelle sopra citate zone e precisamente le zone limitrofe al sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda e precisamente: -a Nord fino a vico Bari; -ad Est fino al C.so Campano- via Ponte dei Cani; -a Sud fino a via del Sole; -ad Ovest fino al confine C.ne di Mariglianella.
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