24/04/2024
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Cronaca Paolo Isa 04 gennaio 2022 18:50 Circa 3 minuti per leggerlo stampa
E' stato pubblicato in GU il D.L. n. 229/2021 che modifica immediatamente le disposizioni in materia di quarantena per i contatti stretti di soggetti positivi al Covid ed estende, a partire dal 10 gennaio p-v- il regime del Super green pass.
Ecco una sintesi delle nuove disposizioni più importanti:
In zona bianca e gialla:
• Servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie,gelaterie..)
Premesso che non vigono limitazioni orarie all'esercizio dell'attività, non vi è alcun limite dei posti al tavolo ed il cibo da asporto non richiede il possesso di green pass.
Attualmente:
il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e al tavolo al chiuso sono consentiti solo a chi sia in possesso del super green pass (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
il consumo al tavolo all’aperto è consentito anche in assenza di green pass.
A partire dal 10.01.2022:
il consumo di cibi e bevande sia all'aperto che al chiuso sarà consentito solo a chi sia in possesso del super green pass (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
sarà necessario il possesso del super green pass per accedere ai servizi di ristorazione prestati all’interno di alberghi e strutture ricettive anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.
Feste ed eventi assimilati
Attualmente e fino al 31.01.2022 non consentite (ex art. 6, D.L. 221/2021).
Sale giochi, sale scommesse, sale biingo e Casinò
Attualmente l’accesso è consentito ai clienti con green pass base;
A partire 𝗱𝗮𝗹 𝟭𝟬.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟮 l’accesso sarà consentito solo ai clienti muniti di super green-pass
𝗦ale da ballo, discoteche e locali assimilati
Dal 25 dicembre u.s. fino al 31 gennaio 2022 le attività sono sospese.
Infine, per quanto riguarda le novità introdotte in materia di quarantena :
• nel caso di 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 (𝗮𝗱 𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼) con un soggetto positivo al Covid da parte di:
1) soggetti 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝟭𝟰 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶:
quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine dei quali occorre un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) soggetti che abbiano 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗱𝗶 𝟭𝟮𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 e che abbiano tuttora in corso di 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗹 𝗴𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀, 𝘀𝗲 𝗮𝘀𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶
quarantena di 5 giorni, al termine dei quali occorre un test molecolare o antigenico con risulta-to negativo;
3) soggetti 𝗮𝘀𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶 che abbiano ricevuto la 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗼𝘀𝗲 (booster, vale a dire di richiamo), op-pure abbiano 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝟭𝟮𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗼𝗽𝗽𝘂𝗿𝗲 𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗶 𝟭𝟮𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶
non è prevista la quarantena, tuttavia, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso;
occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi op-pure, se ancora sintomatici, al 5 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
• nel caso di 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗮 𝗯𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 che abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, nessuna quarantena ma necessarie le comuni precauzioni igienico-sanitarie, in caso contrario, occorrerà una sorveglianza passiva (auto monitoraggio per 14 giorni).
Invece, per quanto riguarda i 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗶𝗮𝘁𝗶 che abbiano precedentemente ricevuto la 𝗱𝗼𝘀𝗲 𝗯𝗼𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿, o che abbiano 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝟭𝟮𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶
l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, a condizione che siano stati sempre asintomatici oppure asintomatici da almeno 3 giorni purchè al termine degli stessi sia eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
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