29/03/2024
(188 utenti online)
Salute Viviana Papilio 29 settembre 2020 20:10 Circa 1 minuto per leggerlo stampa
"Con decorrenza dal 1° ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell'osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1."
Il testo dell'ordinanza da poche ore emessa e diramata dalla Regione Campania ha generato non poche polemiche tale da richiedere un'ulteriore nota chiarificatrice che consentisse sia agli addetti ai lavori che alle persone comuni di comprendere e attuare quanto deciso.
Dunque, quando e in quali casi va osservato il limite tassativo di 20 partecipanti per evento?
Il chiarimento ed integrazione n. 34 del 29 settembre 2020 all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020 stabilisce quanto segue:
- Con esclusivo riferimento alle feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l'indicato limite numerico non opera ove l'evento si svolga in forma statica (con soli posti a sedere preassegnati), con esclusione di buffet. La composizione dei singoli tavoli dovrà prevedere la partecipazione di soli congiunti.
- Il limite numerico di n.20 partecipanti previsto dall'Ordinanza non si applica alle celebrazioni religiose, per le quali sono dettate apposite disposizioni per lo svolgimento in sicurezza nel Protocollo allegato al DPCM 7 agosto 2020.
- Il citato limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti e non costituisce limitazione ai "coperti" degli esercizi di ristorazione destinati all'utenza ordinaria, che non presenta rischi di assembramenti e di multipla e prolungata interazione personale tipica degli eventi con partecipazione di invitati.
- Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione di cui al punto 1.4. dell'Ordinanza.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright MARIGLIANO.net
Commenti